Sentenza-stangata della Cassazione (25026/2017) in tema di passaggio col semaforo rosso rilevato in modo automatico da uno strumento elettronico: parliamo di apparecchi che appioppano multe di 162 euro e il taglio di 6 punti-patente funzionando da sé, senza la presenza di Vigili. Stando ai giudici, in caso di infrazione, per far cancellare il verbale occorre dimostrare che il dispositivo non funziona. Il Comune invece non deve dare nessuna prova che l'occhio elettronico sia tarato. Siamo piuttosto lontani da quanto ha stabilito la Corte Costituzionale per gli eccessi di velocità: autovelox non tarato, multa nulla. Occupandosi del semaforo, per la Cassazione il Codice della Strada non prevede che la multa debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione della funzionalità del singolo apparecchio impiegato: il verbale non deve necessariamente indicare se il dispositivo sia stato sottoposto a controllo preventivo e costante durante l'uso.


Basta l'omologazione


Secondo i giudici, i documentatori fotografici delle infrazioni commesse al semaforo devono solo essere omologati e utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni. Non serve che siano anche tarati di tanto in tanto. Viceversa, gli autovelox vanno tarati almeno una volta l'anno, come ha evidenziato anche la direttiva Minniti. Finisce così la battaglia legale di un automobilista che, nel 2009, perde il ricorso al Giudice di Pace di Biella contro il Comune di Salussola. Proponendo appello al Tribunale, vince: multa stracciata. Il motivo? "È onere dell'amministrazione provare che sia stata posta particolare attenzione al montaggio del sistema con specifica valutazione dell'idoneità delle strutture di sostegno, in relazione alle condizioni di impiego". Come talvolta avviene, l'ente locale prosegue la vertenza addirittura in Cassazione: qui il secondo ribaltone; verbale ok. Infatti, per la Cassazione, basta la documentazione fotografica dell'infrazione rilevata con apparecchiatura omologata; inoltre, "il giudice di appello ha completamente omesso di considerare il verbale di collaudo, effettuato due mesi prima della rilevazione dell'infrazione, con il quale era verificato il regolare funzionamento e regolare installazione dell'apparecchiatura". I giudici cassano la sentenza e rinviano al Tribunale di Biella: sarà un altro magistrato a decidere tenendo conto dell'orientamento della Cassazione.


Tolleranza zero


In definitiva si può parlare, per il semaforo rosso, di tolleranza zero. Come evidenziano anche le sentenze del passato: telecamere al semaforo, regolari per la Cassazione. È opportuno ricordare che la multa (la famigerata busta verde) arriva a casa entro 90 giorni dalla data dell'accertamento dell'infrazione. La contravvenzione per chi passa col rosso è di 180 euro, spese di spedizione incluse. Pagando entro 5 giorni, si ha diritto allo sconto del 30%. Il proprietario dell'auto deve comunicare alla Polizia il nome del trasgressore al volante al momento dell'infrazione: a lui verranno tolti i 6 punti patente. Altrimenti, il proprietario pagherà una multa supplementare di 300 euro (con spese di spedizione). Se, nel biennio, si prendono due multe per passaggio col rosso, scatta la sospensione della patente da uno a 3 mesi.