Nella dura lotta fra Comuni e automobilisti (siamo a quota 1,7 miliardi di euro annui di multe da Codice della Strada, gran parte agli enti locali), a recitare la parte da protagonista è il ricorso, ossia l’opposizione legale del multato. Che ha due strade percorribili: il Giudice di Pace o il Prefetto. Siccome per rivolgersi al primo occorre versare almeno 43 euro di tassa allo Stato (che poi è difficilissimo recuperare in caso di vittoria), ecco che molti propendono per il Prefetto: un’opposizione gratuita. Che per di più, dopo una sconfitta, consente un “appello” al Giudice di Pace stesso. Ecco allora i punti base per il “secondo grado”: il magistrato dopo il no del Prefetto.


Appello in 3 passi


#1. Sconfitta. Incassata la sconfitta dal Prefetto, la multa è raddoppiata subito, per legge. Se l’ammenda era di 50 euro, diventa di 100 euro. Con l’ordinanza-ingiunzione prefettizia notificata, avete 30 giorni per fare “appello” al Giudice di Pace competente per il luogo dell’infrazione, come viene spiegato in calce al provvedimento del Prefetto. Presso le segreterie degli Uffici Giudiziari possono essere richieste le informazioni relative ai ricorsi ai Giudici di Pace.


#2. Quale magistrato. Per conoscere le competenze territoriali dei Giudici di Pace, si può consultare il sito del ministero della Giustizia. Per fare ricorso contro l’ordinanza ingiunzione della Prefettura, potete indicare nella lettera al Giudice di Pace gli stessi motivi che avete presentato al Prefetto.


#3. Come finisce. Se vincete, il Giudice di Pace annulla la multa: non pagate né i 50 euro originari né i 100 euro di verbale raddoppiato. Se perdete, il Giudice rigetta il ricorso: conferma la multa in misura doppia intimata dal Prefetto (100 euro) oppure conferma l’ammenda originaria (50 euro). E può condannarvi alle spese processuali. In ultima istanza, contro la sentenza del Giudice di Pace, potete rivolgervi al Tribunale competente e poi magari rivolgervi addirittura alla Cassazione (un’operazione impegnativa e costosa).


Anche online


Esiste anche la possibilità di compilazione guidata del ricorso sul sito nazionale del Giudice di Pace on-line: avrete un numero di protocollo web e una nota di iscrizione a ruolo telematica (con codice a barre). Questo vi permette di ricevere in automatico una comunicazione e-mail ogni volta che l’iter di causa subisca un aggiornamento (fissazione della data di udienza, eventuali differimenti o rinvii, numero della sentenza, avvenuto deposito della sentenza). La procedura di pre-iscrizione via web non sostituisce l’iscrizione a ruolo: questa deve avvenire in forma cartacea stampando il ricorso compilato on-line con la sua nota di iscrizione a ruolo telematica, e presentandoli all’Ufficio nei termini di legge. In caso di mancata formalizzazione dell’iscrizione a ruolo presso la Cancelleria, la pre-iscrizione web non riveste alcun valore giuridico e sarà cancellata dal sistema dopo 6 mesi.