Con sentenza 17342/17, la Cassazione conferma: commette reato l’automobilista che falsifica il tagliandino della revisione periodica obbligatoria (dal 2018 cambia tutto), ossia l’etichetta adesiva da appiccicare sulla carta di circolazione. Viene così confermata la condanna a 7 mesi di reclusione ai sensi degli articoli 477-480 del Codice Penale. In più, il proprietario del mezzo viene condannato a pagare 2.000 euro in favore della cassa delle ammende. La Corte suprema ribadisce quindi il verdetto della Corte d’appello di Bologna, che già aveva respinto la tesi dell’automobilista: secondo l’uomo, ci sarebbe stato solo un illecito amministrativo previsto dall’articolo 80 del Codice della Strada, cioè l’esibizione dell’attestazione di revisione falsa. Così non è: entra in gioco il Codice Penale: il certificato che attesta l’esito positivo della procedura di revisione, benché sia apposto materialmente sul “libretto”, è un atto distinto dalla revisione stessa. Da parte del privato cittadino, in questo caso, con l’etichetta farlocca, c’è almeno il concorso morale nel reato: il proprietario sapeva tutto e ha visto tutto, senza opporsi a quanto faceva il centro revisioni.


Quali multe


La Cassazione aiuta quindi a distinguere. Per chi circola senza revisione, l’articolo 80 del Codice della Strada prevede una multa di 169 euro, annotata sul “libretto”. Sarà poi consentito guidare la vettura solo per portarla a sottoporla a un nuovo esame. Se vi beccano al volante di un’auto già sospesa dalla circolazione, multa di 1.959 euro e “fermo” per 90 giorni. Se insistete, ossia se vi pizzicano un’altra volta con la macchina non revisionata, c’è la confisca del mezzo, che passa allo Stato. Invece, per chi circola con l’etichetta farlocca, è reato, da Codice Penale, con 7 anni di galera.


Tre regole base


#1 Ogni quanto. Ricordiamo che, per le auto, la prima revisione deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale.


#2 Quali controlli. La revisione del veicolo verifica lo stato e l'efficienza dei seguenti dispositivi: frenatura; sterzo (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico); vetri, specchietti, lavavetri. C’è poi la verifica di: impianto elettrico (proiettori, luci, indicatori); assi pneumatici sospensioni; telaio (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio); effetti nocivi (rumori, gas di scarico); altri equipaggiamenti (avvisatore acustico, cinture anteriori e posteriori ove sia presente predisposizione). Infine, ecco l’identificazione del veicolo (targa, telaio).


#3 Come finisce. Al termine della revisione, la Motorizzazione o l’officina autorizzata consegnano all'utente un tagliando adesivo da apporre sul “libretto”. Il tagliando mostrerà la dicitura: “revisione regolare”, nel caso in cui il veicolo abbia superato il controllo; “revisione ripetere”, nel caso in cui il veicolo non abbia superato il controllo e dovrà presentarsi a nuova visita entro un mese; “revisione ripetere-sospeso dalla circolazione”, nel caso in cui il veicolo, oltre a non aver superato il controllo, può circolare solo in giornata, per andare dal meccanico a una velocità non superiore di 40 km/h, e nel giorno in cui dovrà sostenere una nuova prova.


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