Per lavoro e per fatti propri: è l'assegnazione dell'auto al dipendente in uso promiscuo, ossia per motivi lavorativi e personali. È un compenso bello e buono (fringe benefit), visto quanto il dipendente va a risparmiare in termini di acquisto del veicolo, manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche assicurazione e burocrazia varia. L'auto aziendale, presa a noleggio a lungo termine (o, più di rado, comprata dall'azienda), determina in capo al dipendente un compenso in natura: lo ricorda l'Assolombarda. Il tutto va esposto in cedolino e da assoggettare a tassazione ordinaria in ciascun periodo di paga.


Quali numeri


Il fringe benefit è pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base dei costi chilometrici desumibili dalle tabelle ACI, al netto dell'eventuale corrispettivo posto a carico del dipendente. E adesso manca poco alla "scadenza": le tabelle ACI sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto dal periodo d'imposta successivo. Come evidenzia l'Assolombarda, il benefit è calcolato in modo forfettario: si prescinde quindi dalla reale percorrenza, dalle spese effettivamente sostenute dall'impresa e dalle spese incluse nei costi Aci eventualmente riaddebitate al dipendente (per es. le spese per il carburante). Oppure, in alternativa, è calcolato su base annua: in caso di assegnazione per un periodo inferiore all'anno, è necessario pertanto effettuare il ragguaglio.


Solo un utilizzo


In caso di assegnazione dell'auto al dipendente a fini esclusivamente personali, ipotesi poco diffusa, il compenso in natura deve essere quantificato utilizzando il criterio del valore normale. In tal caso, il benefit percepito dal dipendente costituisce per il datore di lavoro un onere per prestazioni di lavoro dipendente: il datore può dedurre tale importo nel limite delle spese effettivamente sostenute. Se invece l'auto viene assegnata al dipendente solo a fini aziendali, in capo al lavoratore non si genera, ovviamente, alcun benefit imponibile e in capo all'impresa operano determinati limiti di deducibilità ordinari.


Amministratore, cosa cambia


Invece, in caso di assegnazione dell'auto in uso promiscuo all'amministratore della ditta, l'Assolombarda sottolinea che si applicano le stesse regole di determinazione del fringe benefit previste per i lavoratori dipendenti: compenso da assoggettare a tassazione è pari al 30% dell'importo, determinato attraverso le tabelle ACI, corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, al netto dell'eventuale corrispettivo posto a carico dell'amministratore. L'impresa, però, non può applicare le stesse regole di deducibilità previste per le auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti: è possibile dedurre le spese sostenute fino a concorrenza del benefit e le spese eccedenti secondo le regole ordinarie e quindi al 20% nei limiti del costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto.