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Attualità

2 settembre 2010

Patente: scatta il ritiro immediato se…

Patente: scatta il ritiro immediato se…

Si commette un’infrazione, causando un incidente con lesioni

Il ritiro immediato della patente in caso di incidenti con lesioni è stato appena introdotto dal nuovo Codice della strada e già la regola è stata applicata in un caso: è successo il 13 agosto a un 51enne, fermato dalla Polstrada di Rimini dopo aver causato un sinistro con feriti sulla statale Adriatica. La norma è oggetto di discussioni, perché basta un tamponamento con lesioni (come il banale colpo di frusta) ad avere come conseguenza il ritiro immediato della patente. E non serve neppure che le lesioni siano gravi (ovvero superiori ai 40 giorni), come erroneamente riportato.

TUTTO NELL’ARTICOLO 222
La norma in questione è l'articolo 222, comma 2, del Codice della strada: prevede che chiunque, a seguito di una qualsiasi violazione del Codice della strada, cagioni lesioni personali derivanti da un sinistro stradale, subisce il ritiro immediato della patente. L’agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro 10 giorni, tramite il proprio comando o ufficio, al Prefetto: questi dispone la sospensione della patente, fino a un massimo di tre anni.

QUALCHE ESEMPIO
Tecnicamente, la norma viene applicata secondo procedure note agli organi di Polizia stradale. Vi possono essere casi in cui in un sinistro vi siano feriti che perdano copiosamente sangue o siano privi di conoscenza. In queste situazioni, la presenza delle lesioni è evidente e quindi gli accertatori provvedono inizialmente alla salvaguardia della vita e dell'integrità delle persone coinvolte chiamando immediatamente personale medico sul posto. Nel caso in cui le persone siano coscienti, e non presentino danni visibili, ma lamentano dolori e fastidi, sarebbe opportuno l'intervento di personale medico sul posto. Comunque, non è l'organo di Polizia che stabilisce la presenza delle lesioni, che vengono accertate mediante l'acquisizione del referto medico, documento che completa le procedure di rilevamento del sinistro.

CURE MEDICHE
Va da sé che per il ritiro immediato della patente debba esserci il ricorso a cure mediche, da parte delle vittime, contestuale alle operazioni di rilevamento dell'incidente. Rimane, in ogni caso, una certa aleatorietà sull'efficacia reale della normativa: in questi casi, molto spesso emerge l'italico malcostume di “vittimizzarsi” a prescindere dai danni effettivamente subiti. E quando si fa ricorso a cure mediche (che in pronto soccorso sono gratuite), raramente il personale sanitario redigerà un referto “in assenza di prognosi”, se non altro perché un microtrauma cervicale, per esempio, può dare i classici sintomi del “colpo di frusta”, ma è così difficilmente rilevabile che un medico, anche in assenza di un riscontro documentale (magari con una Tac), deontologicamente, dovrà esprimersi su una prognosi, per quanto breve; se non altro in via cautelativa. Alla fine sicuramente ci sarà un positivo giro di vite per la sicurezza, ma avremo anche tante patenti che “salteranno” per la poca serietà del “furbetto” di turno.

Autore: Salvatore Loiacono
Data: 2 settembre 2010
Tags: Attualità, codice della strada, patente a punti
 

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Ultimi Commenti

13 commenti presenti
  • 1
    Ci sarà una revisione

    Vedrete che ci sarà qualche revisione, esattamente come nel caso della confisca per la guida senza casco..peccato che l'articolo prevedeva anche comportamentei molto meno dannosi della guida senza casco che rischiavano di esser puniti con iol medesimo metro. Quando uno subisce la sospensione non circola più per cui assicurazioni sospese, benzina non consumata e quindi mancato introito per lo stato relativamente alle accise sui carburanti ed impsote sulle RCA (ricordo il 25,5% del premiopagato!!!!!)...quando i conti non tornano alla agenzia delle entrate vedrete che si sveglieranno addolcendo la norma limitandola ai casi di lesione sopra il 9%. ...anche perchè siamo il paese dei colpi di frusta (nel resto d'Europa le microlesioni fino al 4% non trovano considerazione)

    Postato da: Renzo02 settembre 2010 alle 14:03
  • 2
    @Renzo

    io mi aspetto una revisione per buon senso, non per mancati introiti.
    Purtroppo questa norma è passata sottotraccia e la gente non sa cosa rischia, altrimenti ci sarebbe stata una rivolta. Non è possibile che per una minima lesione (magari diagnosticata "a occhio") si debba perdere la patente.
    Già anni addietro una norma quasi uguale fu introdotta e poi sospesa, speriamo che la storia si ripeta

    Postato da: Roddick02 settembre 2010 alle 15:27
  • 3
    giro di soldi

    come al solito, sotto c'è un giro di soldi. si deve sempre veder chi ci guadagna con 'sta patente ritirata subito. a chi vanno i soldi e perché. magari è fatto apposta: + colpi di frusta, + motivi x alzare le tariffe rca...
    cmq, complimenti a OmniAuto: splendido articolo. grazie

    Postato da: peppe il reprobo02 settembre 2010 alle 15:31
  • 4
    Finalmente un po' di serietà

    Si pensa sempre ai diritti di chi guida, che se non può guidare la macchina è perduto.... non lavora. E poi quando ci va di mezzo un malcapitato si dice poveraccio, è stata una disgrazia, ma che si poteva fare!
    Questo provoca quanto succede. Eccessiva superficialità.
    Servono regole dure e qualcuno che le faccia rispettare.

    L'articolo dice se commettendo un'infrazione provoco delle lesioni ad un terzo.
    Giustissimo. Nessuno mi impone di fare delle infrazioni al codice. E' una mia libera scelta, come poi è mia responsabilità accettarne le conseguenze.
    Violo il limite di velocità di 5 km/h, investo un pedone e gli slogo una caviglia..... (per dire una scemata qualsiasi). E' giusta la punizione. La prossima volta starò più attento.
    Se tutti ragionassero così saremmo come in svizzera dove (Quasi) tutto fila in maniera esemplare.
    Ovvio che poi andrebbero rivisti limiti e mandati via (o arrestati) amministratore truffaldini che mettono il limite di 50 km/h su una strada dove si può andare a 100 km/h.

    E se uno perde il lavoro per avere fatto un'infrazione....... è stata una sua scelta. Poteva pensarci prima.
    Altrimenti il primo malcapitato rischia di perdere la vita per il menefreghismo generale che c'è in giro.

    Postato da: Stefano02 settembre 2010 alle 17:34
  • 5
    @Stefano

    a me sembra troppo severa come sanzione, anche non in ottica del "poveretto che perde il lavoro".
    Io da quando guido ho "subito" 4 incidenti, di cui 2 davvero stupidi (uno che mi taglia la strada facendo inversione dove non si può e l'altro che non mi dà la precedenza uscendo dal parcheggio) ma gli altri 2 sono stati tamponamenti di cui uno dovuto al fondo scivolosissimo e l'altro alla mancanza di riflessi.
    In questi due casi l'altra vettura si è poco più che appoggiata alla mia, che ha riportato solo dei piccoli graffi.
    Se io avessi voluto succhiare soldi all'assicurazione, avrei lamentato dolori vari (che già avevo, quindi sapevo cosa descrivere) e gli altri per un'infrazione veniale (nella modalità) si sarebbero visti ritirata la patente.

    Secondo me va bene in caso di infrazione grave+lesioni gravi, concepita com'è invece mi sembra esagerata

    Postato da: Roddick02 settembre 2010 alle 18:53
  • 6
    SECONDO ME CHI HA SCRITTO L'ARTICOLO HA ERRATO

    Articolo 222 - CdS


    Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reato

    1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonchè le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

    2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

    2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

    3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

    Postato da: BashaQ129102 settembre 2010 alle 19:19
  • 7
    Grande Stefano

    Grande Stefano. Hai pienamente ragione. Fanculo agli altri che non capiscono un cazzo.

    Postato da: Alessandro04 settembre 2010 alle 13:58
  • 8
    Secondo me

    ne vedremo delle belle. Speriamo che questa norma cada nel dimenticatoio il più presto possibile o che almeno diventi prassi quella di aspettare l'intervento di un medico per la diagnosi delle lesioni.

    Postato da: Drake05 settembre 2010 alle 16:45
  • 9
    provato sulla mia pelle

    ho avuto un'incidente ,ero in bici una macchina mi ha preso e mi ha fatto far un volo di 10 metri ,ringraziando dio sono vivo;è stato un'incidente una disattenzione ,l'automobilista si e' dimosyrato una persona seria ed apprensiva ,andava pianissimo ,non mi ha visto ,il volo l'ho fatto perchè essendo in discesa andavo a circa 30/35 orari .Gli hanno subito tolto la patente ,non sarebbe stato piu' giusto controllare se la macchina era efficente?questo è un padre di famiglia e deve andar a lavorare.Ora con quella macchina ci gira sua moglie ,ma metti che non gli abbiano funzionato i freni?ripeto non mi ha visto mi ha tagliato la strada x entrare nel cancello di casa ,era guasi fermo
    paolo

    Postato da: paolo24 settembre 2010 alle 19:25
  • 10
    informazione

    Testo del tuo comm

    le chiamano benzodiazepine ma in realta sono farmaci ansiolitici .I giornali scrivono era sotto effetto di sostanze stupefacenti ed avuto un incidente benzodiazepine.I nomi li conosciamo quasi tutti,circa dieci milioni di italiani ne fanno uso per lo stato ansioso e attacchi di panico.Non tutti sanno
    che le benzodiazepine principio attivo di molti farmaci in commercio per lo stato ansioso usate da 10 milioni di italiani,
    con le nuove disposizioni del codice della strada violano l'art. 187 cds e quindi e reato mettersi alla guida sotto il loro effetto
    Le più comuni BDZ ad azione prevalentemente ansiolitica sono:


    Emivita breve-intermedia :


    Lorazepam (Tavor, Control, Lorans, Lorazepam Dorom)


    Oxazepam (Serpax, Limbial)




    Emivita intermedia


    Alprazolam (Xanax, Frontal, Valeans, Mialin)


    Bromazepam (Lexotan, Compendium)


    Clotiazepam (Tienor, Rizen)


    Etizolam (Depas, Pasaden)



    Emivita lunga:


    Diazepam (Valium, Ansiolin, Tranquirit)


    Clordemetildiazepam (En)


    Clordiazepossido (Librium)


    Ketazolam (Anseren)


    Prazepam (Prazene, Trepidan)



    Le più comuni BDZ ad azione prevalentemente ipnoinducente sono:


    Triazolam (Halcion, Songar) emivita breve


    Brotizolam (Lendormin) breve


    Estazolam (Esilgan) emivita intermedia


    Lormetazepam (Minias) intermedia


    Flunitrazepam (Darkene, Valsera, Roipnol) emivita lunga


    Flurazepam (Dalmadorm, Felison, Valdorm) lunga


    Nitrazepam (Mogadon) lunga


    Quazepam (Quazium) lunga
    Rivoltril (Clonazepam)

    Pena: ritiro patente,confisca del veicolo,arresto da 3 mesi a sei mesi,multa da 800 a 3000 euro.Malgrado incidente le varie compagnie

    di assicurazione non pagano i danni arrecati.

    ento

    Postato da: luna16 aprile 2011 alle 18:26
  • 11
    Ancora poco severo questo codice

    Concordo pienamente con Stefano, non c'é rispetto per la vita altrui, giusto punire chi la pone a repentaglio.
    Fosse per me la sospensione della patente dovrebbe essere di un anno minimo alla prima infrazione, definitiva alla seconda.

    Postato da: Mario15 giugno 2011 alle 10:48
  • 12
    dico la mia

    ragazzi non esagerate facciamo un,esempio un certo paolo inchioda perchè attraversa un gatto la persona dietro (chiamiamola luca) tampona paolo, paolo chiama i vigili,tutto a posto direte voi l'assicurazione paga, ma paolo che è un bel figlio di p.... va al pronto soccorso per prendere siccome è povero dentro 500 euro e il povero luca si deve arranggiare senza patente vi sembra giusto? Per me no

    Postato da: simone (astra 1.3)15 giugno 2011 alle 13:14
  • 13
    lesioni gravi e lievi

    buongiorno,
    ho avuto una lesione lieve con prognosi di 8 giorni per incidente stradale. da quale articolo di legge è possibile stabilire in termini di giorni se una lesione è lieve o grave? mi serve per fare ricorso.

    grazie

    Postato da: katy23 agosto 2011 alle 16:49

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