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Tutto sulla GARANZIA

(Aggiornato il 21.02.04)

 

Tutto quanto è emerso dall’analisi della NUOVA LEGGE entrata in vigore l’8 marzo 2002.

 

Trattiamo di beni venduti all’utente finale (il consumatore)

 

La garanzia minima è di 2 anni (24 mesi) per i difetti di conformità

 

Il difetto di conformità (cioè il guasto, il malfunzionamento, dovuto ad un difetto pre-esistente nel bene già al momento dell’acquisto, quindi non dovuto a danneggiamento o manomissione da parte del cliente) deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

 

La garanzia pertanto può essere fatta valere fino a 26 mesi dalla data di acquisto (24 mesi + 2 mesi di tempo per denunciare il danno)

 

La legge (ecco un motivo di confusione) stabilisce che il periodo di garanzia sia di due anni per merce il cui uso non sia professionale, in quest’ultimo caso invece la garanzia minima rimane di un anno

 

La garanzia deve essere corrisposta da chi ha venduto la merce (il rivenditore)

Il rivenditore non può esimersi dal garantire i prodotti per 2 anni sui difetti di conformità, anche quando il suo fornitore gliene garantisce solo 1: per questo tipo di difetti, egli si può rivalere nei confronti del produttore entro un anno dalla riparazione o sostituzione del bene difettoso

Il rivenditore è tenuto in prima persona ad occuparsi della garanzia del prodotto: può indirizzare il cliente al centro di assistenza del produttore solo quando ciò non comporti sacrifici maggiori in termini di spesa e di tempo per il cliente.

 

Il difetto che si verifica nei primi 6 mesi per legge è un difetto di conformità (cioè non è dovuto ad un danneggiamento del prodotto da parte del cliente), salvo prova contraria

È il rivenditore, in questo caso, che deve eventualmente provare che il difetto del bene è stato causato dal cliente.

La garanzia commerciale, del rivenditore o del produttore, può estendere questo tipo di presunzione: solitamente ad un anno, ma anche a 2 o più anni; non ci sono vincoli in questo caso.

 

Non facciamo confusione sul concetto di garanzia

Vi sono 2 tipi di garanzia:

 

Garanzia LEGALE

Copre i difetti di conformità: è regolata dalla legge di cui stiamo parlando.

Comporta 2 anni di garanzia sui difetti di conformità, quindi sui difetti presenti nel bene al momento dell’acquisto o sui guasti

causati dai suddetti difetti.

Essa è valida sempre per gli acquisti effettuati dall’utente finale.

 

Garanzia COMMERCIALE

È fissata liberamente dal venditore o dal produttore, può avere qualsiasi termine di tempo, qualsiasi condizione: è sostanzialmente un servizio accessorio offerto insieme al bene.

Essa di fatto comporta che qualsiasi difetto riscontrato nel prodotto, rilevato nell’arco temporale di durata di questa garanzia, venga considerato “di conformità” salvo prova contraria.

Non pregiudica la garanzia legale (di 2 anni per l’utente finale), al massimo la integra.

 

Dopo l’ottavo mese (6 mesi + 2 di tempo per denunciare il danno), in assenza di una garanzia commerciale più estesa da parte del produttore o del rivenditore, l’onere della prova è dovuto all’acquirente.

 

Nella maggior parte dei casi, dato che quasi ogni produttore fornisce una garanzia commerciale minima di un anno, l’onere della prova si ribalta dopo 12 mesi

 

Come il cliente possa portare la prova di questo, nessuno lo spiega e in molti casi appare impossibile.

Come al solito, per evitare le vie legali, ci si rimette al buon senso e alla volontà del rivenditore di non perdere un cliente.

 

Esempio:

Se riporto un cellulare in garanzia al rivenditore perché non funziona più il display, se lui vede che il cellulare è tutto graffiato e rovinato, ha tutte le ragioni di dire “guarda, è chiaro che lo hai fatto cadere, non te lo passo in garanzia”.

 

Se invece riporto un cellulare senza graffi entro 8 mesi dall’acquisto lui non ha appigli per non far valere la garanzia.

 

Dopo 8 mesi, in assenza di una garanzia commerciale del produttore, tutto può succedere, in quanto il consumatore deve provare che il bene abbia un difetto di conformità

 

Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

 

Quindi la scelta iniziale del cliente è: sostituzione o riparazione.

Se la riparazione è impossibile o troppo onerosa rispetto alla sostituzione, allora il bene va sostituito.

Se la sostituzione è impossibile o troppo onerosa rispetto alla riparazione, allora il bene va riparato.

 

Se entrambe le vie non sono percorribili, oppure i tempi della riparazione/sostituzione si allungano oltremodo rispetto alla tempistica concordata col rivenditore in modo da arrecare disagio al cliente, è prevista la risoluzione del contratto con restituzione dei soldi (tenendo conto dell’uso del bene)

 

In questo caso il rivenditore deve restituire una somma pari al valore attuale del bene.

 

Non viene stabilito chi deve decidere sul valore da attribuire al bene: ci si richiama al buon senso per trovare un accordo.

In genere, se al rivenditore interessa mantenere un rapporto di fiducia col cliente, non ci dovrebbero essere problemi nel trovare una soluzione che soddisfi entrambi.

 

Alcuni rivenditori affermati, per esempio, al posto di restituire il valore attuale del bene in denaro, offrono al cliente un buono di acquisto (spendibile solo nel proprio negozio) pari alla somma spesa inizialmente per il prodotto che poi si è rivelato difettoso

 

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Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24

Attuazione della direttiva 1999/44/CE

su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2002, n. 57 - Suppl. Ordinario n. 40)

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l’articolo 1, commi 1 e 3, e l’allegato B;

 

Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;

 

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

ART. 1.

DISCIPLINA DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO

1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile è inserito il seguente paragrafo:

 

“1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.

 

1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Ai fini del presente paragrafo si intende per:

a. consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

b. beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

1. i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;

2. l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

3. l’energia elettrica;

c. venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;

d. produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

e. garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;

f. riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.

 

1519-ter (Conformità al contratto). - Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a. sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b. sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c. presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;

d. sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c., quando, in via anche alternativa, dimostra che:

a. non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;

b. la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;

c. la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.

Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

 

1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.

Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

Ai fini di cui al comma terzo è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:

a. del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

b. dell’entità del difetto di conformità;

c. dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.

Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a. la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b. il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;

c. la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a. qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;

b. qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

 

1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

 

1519-sexies (Termini). - Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 1519-quater, comma secondo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

 

1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.

La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

a. la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;

b. in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.

 

1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all’articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

 

1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del presente paragrafo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico”.

 

ART. 2.

NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all’articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2002

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